Art. 56.
(Referendum per l'individuazione del capoluogo della regione).

      1. Il capoluogo della regione può essere individuato con legge regionale, su iniziativa di 50.000 elettori e previa consultazione referendaria dell'intera popolazione regionale.
      2. La consultazione di cui al comma 1 ha esito positivo se la proposta oggetto del referendum è accolta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.
      3. Le modalità e le procedure per lo svolgimento del referendum sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.
      4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, capoluogo della regione rimane Trieste.